Moduli reclamo
Abbiamo predisposto questi moduli secondo le modalità previste dalla Delibera AEEG 413/2016/R/com e s.m.i. Puoi inviare questi moduli alla mail reclami@3genergia.it.
Prima di inviare tale reclamo ti ricordiamo che puoi rivolgerti al nostro personale presso i nostri uffici per tutti i chiarimenti necessari.
Delibera AEEG 413/2016/R/com del 21/7/2016
Il venditore rende disponibile nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici, un modulo per il reclamo scritto da parte del cliente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) i recapiti di cui al comma 8.1 ai quali inviare il reclamo;
b) i dati identificativi della fornitura e del cliente finale:
(i) il nome ed il cognome;
(ii) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
(iii) il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi);
(iv) il codice cliente, ove il codice di cui al successivo punto vi non sia
disponibile;
(v) l’indirizzo di fornitura;
(vi) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
c) una breve descrizione dei fatti contestati.
Il modulo riporta, inoltre, la classificazione per argomenti (1° livello) di cui alla tabella 5, in modo che il cliente possa indicare l’argomento del proprio reclamo.
Servizio Conciliazione
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dal 01 gennaio 2017 dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di Energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori.
L’obiettivo è far incontrare le parti in causa alla presenza di un conciliatore. L’Autorità ha disposto in alternativa la risoluzione della controversia in maniera extragiudizionale dinanzi ad organismi appositamente individuati (ADR – alternative dispute resolutions).
Tale tentativo consente di risolvere in maniera bonaria la controversia prima di che il giudice della giustizia ordinaria si esprima nel merito.
La domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità o agli organismi ADR può essere presentata via web, posta o fax, direttamente o mediante un delegato.
Per poter usufruire di questo servizio è necessario aver presentato un reclamo scritto all’operatore interessato e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente. Per quanto riguarda le tempistiche, devono essere trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo e non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando per la stessa controversia sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione, quando il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro dell’attivante.